Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33290 - pubb. 21/06/2025

Liquidazione controllata e accertamento del passivo: applicabile l’art. 209 CCII

Tribunale Modena, 29 Marzo 2025. Est. Bianconi.


Liquidazione Controllata – Accertamento del passivo – Non luogo a procedere in carenza di attivo – Applicazione analogica dell’art. 209 CCII – Ammissibilità



È applicabile analogicamente alla liquidazione controllata il disposto dell’art. 209 CCII dettato con riferimento alla liquidazione giudiziale, per cui il giudice può disporre il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.
Pur in carenza di un richiamo espresso, infatti, a ciò si perviene sulla base dell’analogia della struttura e degli obiettivi di entrambe le procedure liquidatorie e per il fatto che le medesime debbano essere il più possibile efficienti, nell’ottica di perseguire l’obiettivo massimo (la soddisfazione dei creditori) col dispendio minimo (di costi, risorse e tempo), essendo la ratio principale dell’art. 209 CCII esattamente quella di evitare, al ricorrere dei presupposti, il dispendio inutile di energie e risorse per il compimento di una attività che appaia prospetticamente del tutto inefficiente. (Astorre Mancini) (Riproduzione vietata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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