Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33461 - pubb. 26/07/2025

La sospensione straordinaria emergenziale dei termini processuali si applica anche alle opposizioni esecutive?

Cassazione civile, sez. III, 30 Aprile 2025, n. 11375. Pres. De Stefano. Est. Rossi.


TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - Art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. nella l. n. 27 del 2020 - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 - Termini delle opposizioni esecutive - Applicabilità - Ragioni



La sospensione straordinaria emergenziale dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. nella l. n. 27 del 2020, si applica anche alle opposizioni esecutive, in ragione, oltre che dell'inequivoco tenore letterale della disposizione (che prevede la sospensione del decorso dei termini per "il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili"), della ratio legis, ad essa sottesa, di evitare il maturarsi di decadenze processuali in un periodo di tempo in cui il compimento delle attività era materialmente inibito per l'eccezionale vicenda pandemica da Covid-19. (massima ufficiale)




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