Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33485 - pubb. 01/08/2025

Obbligazioni assunte in prededuzione dal curatore o commissario straordinario che subentra nel rapporto contrattuale

Cassazione civile, sez. I, 03 Marzo 2025, n. 5585. Pres. Pazzi. Est. Dongiacomo.


AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - Subentro del commissario straordinario nei contratti in corso - Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Applicabilità dell’art. 74 l.fall - Effetti - Prededuzione - Inadempimenti antecedenti alla procedura concorsuale - Obblighi risarcitori - Esclusione



Il curatore o il commissario straordinario che subentra nel rapporto contrattuale pendente assume l'obbligo di eseguire in prededuzione, in luogo del contraente fallito, tutti i relativi obblighi nei limiti di quelli maturati successivamente al subingresso nonché, ma solo se si tratta di contratti ad esecuzione continuata o periodica delle prestazioni ex art. 74 l.fall., di quelli relativi al pagamento del corrispettivo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati prima dell'apertura del concorso, senza, per contro, assumere, neppure in questo secondo caso, gli obblighi al risarcimento dei danni che derivano da inadempimenti al medesimo contratto commessi dal contraente prima dell'apertura della procedura concorsuale successivamente aperta a suo carico. (massima ufficiale)




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