Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33500 - pubb. 02/09/2025

Accesso al fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Terzo Reich

Cassazione civile, sez. III, 21 Agosto 2025, n. 23669. Pres. Frasca. Est. Spaziani.


Accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Terzo Reich ex art. 43 d.l. n. 36/2022, convertito con la legge n. 79 del 29 giugno 2022 - Azione di accertamento e liquidazione dei danni - Legittimazione passiva della Repubblica federale di Germania - Sussistenza - Legittimazione passiva esclusiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Esclusione - Diritto di intervento ad adiuvandum ex art. 105 c.p.c. - Sussistenza


Accesso al Fondo - Azione di accertamento e liquidazione dei danni - Notifica ex art. 43, comma 6, d.l. n. 36/2022 degli atti introduttivi all’Avvocatura dello Stato - Finalità di notizia al MEF dell’introduzione del procedimento e degli estremi domanda risarcitoria - Sussistenza


Accesso al Fondo - Azione di accertamento e liquidazione dei danni - Notifica degli atti ex art. 43, comma 6, d.l. 36/2022 - Intervento adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c. del MEF - Determinazione della competenza - Foro erariale ex artt. 6 e 7 RD n. 1611/1933 - Esclusione - Norme ordinarie - Applicabilità


Accesso al Fondo - Azione di accertamento e liquidazione dei danni - Proposizione della domanda di condanna anche nei confronti dell’amministrazione statale (v. Cass. civ. 7371/2025) - Foro erariale ex art. 7 RD n. 1611/1933 - Sussistenza



"Per le domande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblica federale di Germania aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subìti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, ove non sia originariamente convenuta anche un'amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale si determina secondo le norme ordinarie; ciò, in quanto, per un verso, l'art.43 del decreto-legge n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti per i crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente a valere sul Fondo "Ristori" istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (con esclusione della possibilità di iniziare o proseguire procedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non ha fatto venir meno la legittimazione della Repubblica federale tedesca ad essere convenuta nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità per i predetti danni, ma ha introdotto un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva; per altro verso, la legittimazione passiva dello Stato estero in relazione all'azione risarcitoria di cognizione non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Stato italiano - e, per esso, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - neppure sulla base della disposizione del comma 6 del medesimo art.43, che, prescrivendo la notificazione all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi dei giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, attribuisce al detto Ministero un mero diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1611/1933, non implica, quanto alla competenza, l'applicazione della regola del foro erariale. Allorquando, invece, sia convenuta in giudizio anche l'amministrazione statale - evenienza possibile in ragione della titolarità, da parte di detta amministrazione, di una situazione legittimante all'intervento adesivo dipendente -, alla stregua del principio secondo cui la competenza si determina dalla domanda e nel caso di cumulo di domande prevale la competenza inderogabile che sussista su una di esse, si configura l'operatività del foro erariale".



Segnalazione a cura dell’Avv. Walter Bissoli


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