Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33596 - pubb. 19/09/2025
La Corte UE sulle conseguenze delle clausole abusive nella procedura fallimentare relativa a una persona fisica
Corte Giustizia UE C-582/23, 03 Luglio 2025. Pres. Jarukaitis. Est. Jaaskinen.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Poteri e obblighi del giudice nazionale – Procedura fallimentare relativa a una persona fisica – Assenza di potere del tribunale fallimentare di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto su cui si fonda un credito iscritto nell’elenco dei crediti – Assenza di potere di tale tribunale di disporre provvedimenti provvisori – Principio di effettività
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che:
- ostano a una normativa nazionale la quale preveda che, nell’ambito di una procedura fallimentare relativa a persone fisiche, dopo che l’elenco dei crediti sia stato approvato da un organo giurisdizionale, senza che lo stesso abbia esaminato il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, e dopo che la procedura sia stata avviata dinanzi al tribunale fallimentare, quest’ultimo sia vincolato da tale elenco, sicché non può valutare il carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di mutuo sul quale si fonda un credito iscritto in detto elenco, né modificare tale elenco, ma deve sospendere la procedura e rimettere al suddetto organo giurisdizionale la questione del carattere eventualmente abusivo di tali clausole;
- ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di una procedura fallimentare relativa a persone fisiche, non preveda la possibilità, per il tribunale fallimentare, di disporre provvedimenti provvisori diretti a regolare la situazione del fallito in attesa di una decisione che concluda l’esame del carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di mutuo su cui si fonda un credito iscritto nell’elenco dei crediti approvato da un altro organo giurisdizionale, senza che quest’ultimo abbia esaminato il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi.
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