Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33612 - pubb. 23/09/2025

Omologazione forzosa del concordato preventivo ex art. 112 CCII e comparazione tra scenari alternativi

Tribunale Termini Imerese, 04 Luglio 2025. Pres. Rini. Est. Debernardi.


Concordato preventivo – Omologazione forzosa – Comparazione tra scenari alternativi – Regola APR – Art. 112, comma 2, lett. d), CCII



Ai fini della verifica della condizione di cui all’art. 112, comma 2, lett. d), CCII, l’omologazione forzosa del concordato richiede un raffronto tra due scenari: da un lato, il piano effettivamente proposto ai creditori; dall’altro, lo scenario ipotetico derivante dalla liquidazione giudiziale applicata secondo la regola della absolute priority rule (APR). Se risulta che una classe dissenziente avrebbe conseguito un trattamento più favorevole nello scenario alternativo e tuttavia ha votato favorevolmente al piano, la condizione per il cram-down può dirsi soddisfatta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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