Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33649 - pubb. 30/09/2025
Doveri dell’OCC nei confronti del debitore e segnalazione al Ministero della Giustizia
Tribunale Verona, 25 Luglio 2025. Pres. Attanasio. Est. Lanni.
Liquidazione controllata – Dovere di informazione sull’assistenza legale – Violazione da parte dell’OCC e del gestore
Liquidazione controllata – Segnalazione del legale da parte dell’OCC – Incompatibilità deontologica
Liquidazione controllata – Compensi professionali – Superamento del limite massimo – Illegittimità
Liquidazione controllata – Compensi professionali – Proporzionalità – Applicazione parametri DM 55/2014
Liquidazione controllata – Obblighi del liquidatore – Verifica delle condotte pregresse dei professionisti – Segnalazioni
Integra violazione dei doveri primari di assistenza e informazione gravanti sull’OCC e sul gestore della crisi, nonché dell’obbligo informativo preliminare gravante sul legale, l’omessa comunicazione al debitore, in sede di presentazione della domanda di liquidazione controllata, del carattere facoltativo dell’assistenza legale, soprattutto in caso di procedura semplice, debitoria contenuta e attivo modesto.
Costituisce violazione dei principi di indipendenza e imparzialità il comportamento dell’OCC che indica al debitore il nominativo dell’avvocato da incaricare per la procedura, soprattutto quando il legale designato svolge anche la funzione di gestore della crisi presso lo stesso organismo.
È illegittima la percezione, da parte del gestore della crisi, di un compenso superiore al limite massimo stabilito dall’art. 16, comma 5, DM n. 202/2014 per le procedure con passivo inferiore a un milione di euro e attivo distribuibile inferiore a € 20.000, dovendosi intendere tale limite come riferito all’intera attività del gestore, inclusa quella di liquidatore.
Nelle procedure giudiziali di liquidazione controllata particolarmente semplici, con modesto indebitamento e attivo limitato, il compenso spettante al difensore del debitore deve essere determinato secondo i parametri minimi del DM n. 55/2014, con riferimento alla voce relativa alla procedura per l’apertura della liquidazione giudiziale.
Il liquidatore, se nominato diverso dal gestore della crisi, è tenuto a valutare le iniziative da intraprendere nei confronti dell’OCC, del gestore e del legale per eventuali violazioni deontologiche o contrattuali, e a segnalare le condotte rispettivamente al Ministero della Giustizia e agli ordini professionali di competenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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