Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33651 - pubb. 01/10/2025

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e violazione dei doveri di valutazione del merito creditizio

Cassazione civile, sez. I, 22 Luglio 2025, n. 20725. Pres. Ferro. Est. Zuliani.


Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - Creditore bancario - Violazione dei doveri di valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB - Dovere di assumere in ogni caso ulteriori informazioni oltre a quelle fondate sulle dichiarazioni del consumatore - Esclusione - Valutazione caso per caso - Accertamento e apprezzamento del fatto - Insindacabilità in sede di legittimità



In tema reclamo avverso il provvedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, deve escludersi che il creditore bancario, ai fini del rispetto dei doveri di valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB, debba in ogni caso assumere ulteriori informazioni oltre a quanto acquisito dal cliente consumatore, posto che tale disposizione normativa espressamente prescrive che ulteriori informazioni possono essere ottenute consultando una banca dati pertinente solo "ove necessario"; la valutazione della diligenza del soggetto finanziatore, pertanto, va condotta caso per caso, alla stregua delle circostanze di fatto il cui accertamento e apprezzamento compete al giudice del merito e non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimità. (massima ufficiale)




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