Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33655 - pubb. 01/10/2025

Appello Milano sulla formazione delle classi nel PRO

Appello Milano, 11 Giugno 2025. Pres., est. Distefano.


Formazione delle classi – Omogeneità giuridica e interessi economici – Rilevanza nel piano ex art. 64-bis CCII


Classe eterogenea – Invalidità – Inserimento di crediti chirografari e privilegiati


Criterio di omogeneità – Funzione di tutela del voto e della rappresentatività


Piano ex art. 64-bis – Deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. – Limiti



Nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis CCII, la formazione delle classi deve rispettare i criteri di omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici dei creditori, ricavabili dall’art. 2, comma 1, lett. r), CCII. Tali criteri trovano applicazione anche nel P.R.O., nonostante la deroga alla par condicio creditorum.


L’inserimento nella medesima classe di crediti assistiti da privilegi diversi, ovvero di crediti ab origine chirografari, è incompatibile con il criterio di omogeneità giuridica e determina l’invalidità della classe stessa, indipendentemente dalla rilevanza quantitativa del singolo credito.


La regola della formazione omogenea delle classi è funzionale a garantire che il voto espresso da ciascuna classe sia genuino e rappresentativo della volontà di creditori portatori di diritti omogenei; la violazione di tale criterio compromette la validità dell’intera procedura.


La deroga alla responsabilità patrimoniale e alla parità di trattamento dei creditori, prevista nel P.R.O., è condizionata al rispetto dei criteri di corretta formazione delle classi, non potendo essere utilizzata per aggirare le regole di legittima composizione delle medesime. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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