Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33663 - pubb. 02/10/2025
Domanda di liquidazione giudiziale e rilevanza dei motivi addotti dal creditore istante
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 08 Luglio 2025. Pres., est. Quaranta.
Inammissibilità della domanda di apertura della liquidazione giudiziale promossa dal lavoratore per accesso al Fondo di Garanzia INPS – Valutazione dell’interesse ad agire e dei presupposti oggettivi
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato il ricorso presentato da un lavoratore ex dipendente di una società, che domandava l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 49 CCII, al fine di accedere al Fondo di Garanzia INPS per la corresponsione del TFR.
Il giudice ha riconosciuto la legittimazione del ricorrente ex art. 37 CCII e la sufficienza dei debiti scaduti e non pagati, computando anche quelli tributari e previdenziali iscritti a ruolo. Tuttavia, ha ritenuto assente l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., trattandosi di una domanda priva di concreta utilità, non essendo stati tentati pignoramenti presso la sede della società e risultando, dai bilanci, la presenza di patrimonio netto positivo e utili d’esercizio.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità e la Relazione Ministeriale al Codice della Crisi, il Tribunale ha sottolineato la necessità di evitare procedimenti inutili e dispendiosi per la collettività. È stata altresì ribadita la natura processuale del procedimento unitario e l'applicabilità dell’art. 100 c.p.c. alle domande di apertura della liquidazione giudiziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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