Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33674 - pubb. 04/10/2025

Rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e impugnabilità con ricorso per cassazione della sentenza della corte d’appello: la discontinuità con il precedente regime normativo

Cassazione civile, sez. I, 17 Settembre 2025, n. 25491. Pres. Ferro. Est. D'Aquino.


Liquidazione giudiziale – Domanda – Rigetto – Reclamo in corte d’appello – Proponibilità del ricorso per cassazione – Discontinuità con il regime normativo di cui all’art. 22, comma 4, l.fall.



Proponiamo la lettura della parte della motivazione dove la Suprema Corte spiega la proponibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di accoglimento del reclamo proposto avverso il decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 50, comma 5, CCII.


“La disposizione in esame si pone in discontinuità con il precedente regime normativo di cui all’art. 22, quarto comma, l.fall., secondo la quale il provvedimento con cui la Corte d'appello accoglieva il reclamo avverso il decreto di rigetto della domanda di fallimento e rimetteva gli atti al Tribunale ex art. 22, quarto comma, l. fall. non aveva carattere decisorio, né definitivo, né era ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass., n. 10761/2025; Cass., n. 27525/2024; Cass., n. 21193/2006; Cass., n.6495/1991), neanche in relazione agli eventuali vizi in procedendo attinenti al procedimento di reclamo (Cass., n. 30202/2019).


L’attuale regime normativo prevede, invece, l’impugnabilità per Cassazione della decisione della Corte di Appello, per la quale è prevista la forma della sentenza anziché del decreto.


Il che appare coerente con gli effetti del provvedimento di accoglimento del reclamo, quale l’immediata apertura della liquidazione giudiziale, benché ‘acefala’, cioè in attesa della nomina degli organi della procedura e degli altri provvedimenti di cui all’art. 49, comma 3, CCII e che, eccezionalmente, vede il contraddittorio instaurato in sede di reclamo (e di legittimità) tra le originarie parti del procedimento di primo grado.


Deve, pertanto, ritenersi superato il principio secondo cui «nessun giudicato sostanziale può formarsi» in relazione al provvedimento di accoglimento del reclamo ex art. 50 CCII, stante la produzione degli effetti propri della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale (Cass., Sez. U., n. 26181/2006), con la sola eccezione dei provvedimenti ordinatori indicati dall’art. 49, comma 3, CCII.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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