Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33684 - pubb. 08/10/2025
Contratto di mutuo a tasso variabile e regime finanziario di capitalizzazione
Tribunale Ancona, 21 Luglio 2025. Est. Perlini.
Banche - Regime finanziario di capitalizzazione - Articolo 117 Tub e forma informativa - Nullità del contratto bancario per violazione della forma informativa in caso di omesso accordo sul regime di capitalizzazione ed in assenza del TAE
Nel contratto di mutuo a tasso variabile il piano di ammortamento alla francese o con quote di capitale crescenti può essere sviluppato tanto nel regime della capitalizzazione semplice quanto in quello della capitalizzazione composta, producendo quantità di interessi differenti a parità di tasso nominale annuo (TAN) indicato in contratto.
I principi enunciati dalle S.U. della Cassazione 1530/24 per i mutui a tasso fisso non si applicano al contratto a tasso variabile in assenza del TAE (il tasso effettivo) poiché, diversamente da quanto avviene nei mutui a tasso fisso, nei negozi caratterizzati dal tasso variabile il piano di ammortamento non specifica, causa la variabilità del tasso, il prezzo del contratto (inteso quale monte interessi espresso in termini monetari).
La possibilità di ricostruire ad ogni rata l’importo dovuto con l’applicazione del TAN al debito residuo risponde all’eccezione di indeterminatezza ex art. 1346 c.c., elidendola, ma non soddisfa il requisito formale ex art. 117 Tub comma 4: in base a tale precetto non è sufficiente la mera forma scritta (art. 1284 c.c.), poiché la forma legale del contratto bancario è la forma informativa che consente di colmare le asimmetrie informative tra banca e cliente.
La prescrizione di forma informativa di cui al 117 Tub è violata dal contratto bancario che non contenga un patto diretto sul regime finanziario adottato, non essendo ammissibile che il regime finanziario composto, maggiormente oneroso per il cliente rispetto al regime semplice, sia veicolato nel contratto in modo indiretto attraverso la diversa velocità di rimborso del capitale, rappresentata dalla scrittura delle quote di capitale lungo il piano.
La carenza di un patto espresso sul regime di capitalizzazione può essere superata dalla pattuizione del TAE, il tasso effettivo, ma non dalla presenza del TAEG che integra mero elemento informativo non oggetto di accordo. (Riccardo Iozzo) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima a cura dell’avv. Riccardo Iozzo
Testo Integrale