Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33709 - pubb. 11/10/2025
Tribunale di Padova - Importante decisione sull’ammortamento alla francese
Tribunale Padova, 17 Luglio 2025. Est. Maiolino.
Mutuo – Ammortamento alla francese – Regime composto – Nullità per indeterminatezza – Esclusione
Mutuo – Tasso variabile – Piano di ammortamento indicativo – Sufficienza dei dati contrattuali
Trasparenza – Ammortamento alla francese – Regime composto – Esclusione della capitalizzazione infrannuale
Cessione del credito – Liquidazione coatta amministrativa – Titolarità del credito – Prova
Il mancato richiamo in seno al contratto di mutuo del regime finanziario composto, nonché della sua maggiore onerosità rispetto al regime semplice, non integra un motivo di invalidità del contratto né fonda profili di indeterminatezza civilisticamente sanzionabili, qualora il contratto contenga chiara indicazione dell’importo erogato, del numero e dell’importo delle rate, del TAN e del TAEG.
Nel mutuo a tasso variabile, l’assenza del piano di ammortamento allegato non determina nullità se il contratto consente comunque al mutuatario, sulla base dei dati contrattuali, di ricostruire l’importo complessivo da rimborsare e la composizione delle singole rate, anche in forma indicativa, secondo il tasso vigente al momento della pattuizione.
Il regime di ammortamento alla francese con metodo composto non implica una capitalizzazione vietata o un’anatocisi, ma riflette una scelta tecnica che assicura una rata costante, e non determina violazione dell’art. 6 della delibera CICR 9.2.2000 in difetto di capitalizzazione infrannuale.
La titolarità del credito ceduto in sede di liquidazione coatta amministrativa può ritenersi validamente provata sulla base delle disposizioni normative (art. 5 D.L. 99/2017 e D.M. attuativi) e degli atti amministrativi che attestano la successione dei soggetti nella titolarità dei crediti deteriorati ceduti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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