Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33715 - pubb. 14/10/2025
Difformità del TAEG, polizza assicurativa e clausola abusiva
Tribunale Perugia, 02 Ottobre 2025. Est. Fiore.
Sospensione efficacia esecutiva decreto ingiuntivo non opposto - Consumatore - Difformità del TAEG - Polizza assicurativa - Clausola abusiva sottoscritta da un consumatore
In un procedimento di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c contro un decreto ingiuntivo non opposto, la pretesa difformità del TAEG, fondata sull’inclusione in esso delle spese di apertura del prestito, nonché di quelle per la polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento appare fondata anche in relazione alla dedotta abusività (cfr Corte di Giustizia dell’Unione Europea Sentenza del 21 aprile 2016 pronunciata nella causa Causa C-377/14 Ernst) non risultando tali spese inserite nel conteggio del TAEG, e apparendo – mediante una disamina sommaria propria della presente fase – l’assicurazione non facoltativa, secondo gli indici espressi dalla consolidata giurisprudenza di merito a nulla rilevando che la stessa sia denominata nel contratto come “assicurazione facoltativa” (cfr. Trib. Perugia, Sent. 1888/2023; Trib. Perugia, Sent. 924/2022). (Francesca Greblo) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima dell'Avv. Francesca Greblo (Studio Giansalvo)
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