Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33718 - pubb. 15/10/2025
Appalti pubblici: la Cassazione sui limiti alla discrezionalità del giudice amministrativo
Cassazione Sez. Un. Civili, 01 Ottobre 2025, n. 26469. Pres. Manna. Est. Varrone.
Appalti pubblici - Discrezionalità del giudice amministrativo - Limiti esterni
La S.C. ha ritenuto di inammissibili i due motivi di ricorso mirati a denunciare: 1) la "violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e della lex specialis, violazione dei limiti esterni della giurisdizione, eccesso di potere giurisdizionale e sconfinamento nella sfera del merito amministrativo, avendo il Giudice Amministrativo sostituito la propria volontà a quella della P.A.; 2) la "violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. e degli artt. 30, 68 e 83, D. lgs. n. 50 del 2016 vigente ratione temporis, violazione dei limiti esterni della giurisdizione, eccesso di potere giurisdizionale e invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, avendo il Giudice Amministrativo applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete.
I principi di diritto affermati dalla Corte sono, sinteticamente e correlativamente ai due motivi di impugnazione:
1) L’eccesso di potere giurisdizionale denunciabile con il ricorso dinanzi al giudice di legittimità deve riferirsi alle sole ipotesi di (i) difetto assoluto di giurisdizione; (ii) il difetto relativo di giurisdizione. [...] non si estende, invece, ad asserite violazioni di legge, sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale [...] ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” o che abbiano comportato uno “stravolgimento” delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando, o un error iuris in procedendo, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione. [..] nella specie non si è realizzato alcuno sconfinamento nella sfera del merito o alcuna invasione nella sfera di attribuzioni riservata alla P.A, configurabile solo quando l'indagine svolta ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, dimostrandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, evidenzi l'intento dell'organo giudicante di sostituire la propria volontà a quella dell'Amministrazione mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito e avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.
2) [...] l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all'attività di interpretazione - sia pure estensiva o analogica - di una disposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se, sempre in astratta ipotesi, comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. [...] L'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Pertanto, non si è davanti ad una violazione dei limiti esterni della giurisdizione tutte le volte in cui il giudice speciale od ordinario individui una regula iuris facendo uso dei poteri di rinvenimento della norma applicabile attraverso la consueta attività di interpretazione anche analogica del quadro delle norme. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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