Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33719 - pubb. 15/10/2025

Opposizione allo stato passivo – Interesse ad intervenire di altri creditori ammessi al passivo

Cassazione civile, sez. I, 03 Ottobre 2025, n. 26630. Pres. Pazzi. Est. Fidanzia.


Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Intervento del creditore – Interesse giuridico qualificato


Interesse alla partecipazione – Esclusione in caso di coincidenza con l’interesse della massa


Cessazione della partecipazione – Improprietà del termine “estromissione”



Il creditore ammesso allo stato passivo non è, in quanto tale, legittimato a intervenire nel giudizio di opposizione proposto da altro soggetto ai sensi dell’art. 98 l.fall., ma solo se portatore di un interesse giuridico qualificato “aggiuntivo”, personale, concreto e attuale, da valutarsi caso per caso.


Non è idoneo a legittimare l’intervento del creditore nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’interesse che coincida con quello dell’intera massa dei creditori, né rileva che la decisione possa avere efficacia persuasiva o riflessi indiretti su giudizi distinti.


L’inammissibilità dell’intervento comporta la cessazione della partecipazione al giudizio del soggetto intervenuto, senza che sia necessario un provvedimento formale di estromissione, trattandosi di effetto processuale automatico. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato




Segnalazione dell'Avv. Riccardo Riccò


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