Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33721 - pubb. 15/10/2025

Covid-19, imputabilità dell’inadempimento e diritto potestativo alla riduzione della prestazione

Cassazione civile, sez. III, 16 Giugno 2025, n. 16113. Pres. Frasca. Est. Spaziani.


CONTRATTO AD ESECUZIONE PERIODICA O CONTINUATA O DIFFERITA - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Art. 91, comma 1, d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - Rilevanza - Imputabilità dell’inadempimento - Effetti - Diritto potestativo alla riduzione giudiziale della prestazione - Esclusione - Ragioni



In tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, l'art. 91, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, (cd. decreto "Cura Italia") assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell'inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale qualificando l'impedimento derivante dal rispetto delle misure anti Covid come non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore (che viene liberato dall'obbligo di risarcimento del danno) ed escludendo la legittimazione della controparte all'azione di risoluzione per inadempimento.


Senonchè, la citata disposizione nromativa non fonda un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta per effetto dell'incidenza su tali rapporti contrattuali delle suddette misure restrittive. Infatti, stante il principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo, un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata soltanto nell'ipotesi di contratto a titolo gratuito, mentre, al di fuori di tale ipotesi, la parte resta legittimata all'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, a fronte del cui esercizio, peraltro, alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale spetta un diritto potestativo di rettifica avente ad oggetto la riconduzione ad equità non già della singola prestazione ma, più in generale, del contenuto del contratto. (massima ufficiale)




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