Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33732 - pubb. 17/10/2025

Ammortamento alla francese – Capitalizzazione composta non esplicitata, nullità del tasso effettivo e applicazione del tasso sostitutivo

Appello Bari, 18 Luglio 2025. Pres. Labellarte. Est. Binetti.


Mutuo bancario – Ammortamento alla francese – Indeterminatezza del tasso – Nullità solo in caso di difformità tra TAN e TAE


Mutuo bancario – Tasso effettivo superiore al tasso convenuto – Violazione dell’art. 117 TUB – Applicazione del tasso sostitutivo


Capitalizzazione composta – Regime non esplicitato – Divergenza rilevante tra tasso nominale e tasso effettivo – Sanzione civilistica



La mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi non comporta nullità per indeterminatezza, se il regime di ammortamento (alla francese) non produce effetti patologici sul tasso applicato.


Laddove emerga una divergenza tra il tasso nominale contrattuale (TAN) e il tasso effettivamente applicato (TAE), in assenza di esplicita previsione contrattuale del regime di capitalizzazione composta, si configura una violazione dell’art. 117 TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dal comma 7.


L’adozione del regime di capitalizzazione composta, non espressamente menzionata nel contratto di mutuo, determina una divergenza tra TAN e TAE che integra una nullità parziale del tasso d’interesse, sanzionabile mediante sostituzione con il tasso legale ex art. 117 TUB.


[La Corte d’Appello di Bari riforma parzialmente la sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva rigettato l’opposizione a precetto proposta da una società debitrice principale e da due fideiussori, relativamente a un mutuo fondiario.
In particolare, la Corte accoglie parzialmente l’appello in relazione al quarto motivo, con cui era stata eccepita la nullità del contratto per indeterminatezza del tasso di interesse effettivamente applicato, risultante dall’adozione di un regime di capitalizzazione composta non espressamente indicato in contratto.
Dopo aver richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 15130/2024), secondo cui non è causa di nullità la mancata indicazione della formula di ammortamento (alla francese) o del regime di capitalizzazione composto, la Corte osserva che, tuttavia, la divergenza tra TAN contrattuale e TAE effettivo applicato può integrare una violazione dell’art. 117 TUB, laddove il tasso effettivo non sia stato previsto per iscritto.
Dalla consulenza tecnica d’ufficio risulta che, nel caso di specie, l’applicazione del piano alla francese con interesse composto, in assenza di indicazione espressa del metodo di calcolo, ha generato una differenza significativa tra tasso nominale e tasso effettivo, non riportata nel contratto.
Pertanto, la Corte dispone il ricalcolo del debito residuo applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e capitalizzazione semplice, rideterminando l’esposizione complessiva in € 394.201,79.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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