Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33739 - pubb. 18/10/2025
Revocatoria fallimentare: Esenzione ex art. 13 Reg. CE 1346/2000, eccezione in senso stretto e termine di decadenza
Cassazione civile, sez. I, 04 Ottobre 2025, n. 26726. Pres. Terrusi. Est. D'Aquino.
Azione revocatoria fallimentare - Pagamenti relativi a un contratto soggetto, per espressa previsione contrattuale, alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura della procedura concorsuale - Applicazione della legge al fine dell’esenzione da revocatoria - Eccezione in senso stretto
Il convenuto in una azione revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a un contratto che risulti soggetto, per espressa previsione contrattuale, alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, ove invochi l’applicazione di questa legge al fine dell’esenzione da revocatoria a termini degli artt. 13 e 4, par. 2, lett. m) Reg. (CE) n. 1346/2000, deve proporre tale difesa entro il termine di decadenza di proponibilità delle eccezioni in senso stretto, in quanto la richiesta di esenzione da revocatoria costituisce fatto impeditivo tale da ampliare la causa petendi, rimessa al diritto potestativo della parte che la invoca e fondata sull’applicazione della clausola contrattuale che richiama, ai fini dell’esenzione, tale disciplina. (Principio di diritto enunciato dalla Corte) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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