Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33740 - pubb. 18/10/2025

L’inadempimento del professionista che abbia contribuito alla redazione di una proposta di transazione fiscale

Tribunale Ferrara, 02 Settembre 2025. Pres. Cristoni. Est. Cocca.


Professionista – Prestazione viziata – Inadempimento – Esclusione del compenso


Transazione fiscale – Revoca del concordato – Presunzione di inadempimento professionale


Obblighi informativi – Predisposizione della transazione fiscale – Attività difettosa – Esclusione del credito


Inadempimento del professionista – Onere della prova – Cass. SS.UU. n. 42093/2021



L’inadempimento del professionista che abbia contribuito alla redazione di una proposta di transazione fiscale viziata da gravi carenze esclude il diritto al compenso, potendo giustificare la risoluzione del rapporto professionale per fatto imputabile al prestatore d’opera.


La revoca del decreto di ammissione al concordato preventivo, motivata con riferimento alla carenza originaria dei requisiti di legge, costituisce indice della inadeguatezza dell’attività professionale svolta, in assenza di elementi probatori contrari forniti dal professionista.


La mancata indicazione puntuale dei debiti fiscali e la carenza delle attestazioni previste dall’art. 88 CCII nella proposta di transazione fiscale integrano una violazione degli obblighi informativi e giustificano il rigetto della domanda di ammissione al passivo del compenso.


In caso di contestazione del diritto al compenso, grava sul professionista l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento o l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 42093/2021.


[Il Tribunale ha rigettato l’opposizione dell’avvocato avverso il provvedimento che aveva escluso dal passivo il credito professionale di € 56.612,20, richiesto per l’attività di redazione della transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo della società.
Il giudice evidenzia in primo luogo l’insufficienza della prova documentale offerta a supporto del credito. Il documento principale prodotto (una lettera del legale rappresentante della società) manca di data certa anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale, e la sua natura è ricognitiva di diritti di terzi, rendendolo soggetto ad autorizzazione ex art. 94, comma 2, CCII, non ottenuta.
Pur ammettendo la possibilità che l’avvocato abbia effettivamente partecipato alla redazione della transazione fiscale (in base a due e-mail prodotte), il Tribunale rileva un grave inadempimento professionale. L’attività svolta risulta viziata da carenze rilevanti, tra cui l’omessa indicazione precisa dei debiti tributari, la mancanza delle attestazioni richieste dall’art. 88 CCII e l’uso di un parametro di comparazione (valore di liquidazione) inadeguato.
L’inadempimento è confermato dalla revoca del concordato preventivo da parte del Tribunale di Ferrara, disposta per difetto originario dei presupposti e non per fatti sopravvenuti. Secondo la Cassazione (Sez. Unite, n. 42093/2021), l’onere di dimostrare la correttezza dell’adempimento professionale grava sul prestatore d’opera, specie nei casi in cui la procedura non raggiunge i suoi fini.
Il Tribunale conclude pertanto che, anche ipotizzando la redazione effettiva della transazione fiscale da parte dell’avvocato, l’attività è stata inadeguata rispetto alle esigenze della procedura e giustifica la risoluzione del contratto per inadempimento e l’esclusione del credito.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. F. P.


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