Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33741 - pubb. 18/10/2025

Credito del professionista maturato nel vigore della legge fallimentare e insinuazione in prededuzione nella successiva liquidazione giudiziale

Tribunale Lodi, 18 Agosto 2025. Pres. Loi. Est. Dalla Via.


Prededuzione – Concordato preventivo – Applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. c), CCII – Limite del 75%


Prededuzione – Consequenzialità tra procedure – Inapplicabilità della legge previgente


Affidamento del professionista – Tutela sostanziale – Limite della nuova disciplina


Opposizione allo stato passivo – Rigetto – Mancata costituzione della procedura – Nessuna pronuncia sulle spese



Il credito del professionista sorto in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo, ancorché maturato nella vigenza della legge fallimentare, è soggetto alla disciplina dell’art. 6, comma 1, lett. c), CCII, se l’insinuazione avviene in una procedura di liquidazione giudiziale aperta sotto il vigore del nuovo codice, e va quindi ammesso in prededuzione nei limiti del 75%.


La consecuzione tra il concordato preventivo e la successiva liquidazione giudiziale, pur rilevante ai fini della prededuzione, non giustifica l’applicazione della normativa abrogata, dovendosi comunque fare riferimento alla legge vigente al momento della domanda di ammissione al passivo.


Il mutamento del quadro normativo non incide illegittimamente sull’affidamento del professionista maturato sotto la legge fallimentare, atteso che l’art. 6 CCII riconosce comunque la prededucibilità del credito nella misura del 75%, garantendone la sostanza economica.


In caso di rigetto del ricorso in opposizione allo stato passivo, non è dovuta la condanna alle spese se la procedura, pur presente, non si è costituita formalmente in giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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