Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33750 - pubb. 21/10/2025
Applicabile la c.d. priorità relativa nel concordato minore in continuità aziendale
Tribunale Cuneo, 08 Ottobre 2025. Est. Bonaudi.
Concordato Minore in continuità aziendale - Attivo rappresentato anche da finanza esterna - Regole di distribuzione del valore ex art. 84, comma 6, CCII - Criterio della priorità relativa - Applicabilità
Nel concordato minore in continuità, il richiamo dell’art. 74, ult. co., CCII, alle norme del concordato preventivo, ed in particolare all’art. 84, comma 6, CCII, consente di prevedere la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione (nel caso di specie, i futuri proventi di attività agricola) in base alla c.d. relative priority rule posta dal predetto art. 84, comma 6, CCII.
Invero, dall’analisi delle norme non può che farsi discendere l’applicabilità anche al concordato minore in continuità la regola della c.d. relative priority rule di cui all’art. 84 co. 6, CCII, poiché:
1) ai sensi del disposto dell’art. 74 co. 4 per quanto non previsto al concordato minore “si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo, in quanto compatibili”; nulla impedisce di ritenere compatibile la disciplina della relative priority rule nel senso di far emergere, anche nel concordato minore, la distinzione tra valore di liquidazione (ossia quanto verrebbe tratto in sede di liquidazione controllata) ed eccedenza (il plusvalore che si genera solo in sede di concordato minore);
2) l’articolo 78, comma 2 bis, nel fare riferimento (con finalità, peraltro, tutt’altro che chiare) all’articolo 112 comma 2 richiama, attraverso quest’ultima disposizione, anche la distinzione tra relative ed absolute priority rule.
Nel caso di specie, essendo il piano concordatario fondato esclusivamente su risorse esterne, può applicarsi il disposto dell’art. 84 comma 6 ultimo periodo a mente del quale le stesse possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del comma 6 (che disciplinano le regole di distribuzione del valore di liquidazione da quelle valide per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione). (cfr. conforme, Trib. Roma 25.06.2025; Trib. Ferrara 11.03.2024). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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