Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33878 - pubb. 18/11/2025
Mutuo rinegoziato a tasso variabile e sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo
Tribunale Velletri, 03 Marzo 2025. Est. Nardi.
Contatto di mutuo rinegoziato a tasso variabile - Opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c - Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo
In un procedimento di opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c è stata accolta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo - contatto di mutuo rinegoziato a tasso variabile - poichè il Giudice ha ritenuto non essere stato pattuito univocamente quale avrebbe dovuto essere l’indice al quale fare riferimento per la determinazione del tasso d’interesse variabile e tenuto conto, altresì, delle statuizioni rese in argomento dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 20801/2024, ove è stato evidenziato che “...in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d’interesse... sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante...” e che “... Non a caso... i contratti di mutuo ...di regola ...prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso..., con l’indicazione, in particolare, dello “spazio temporale” di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del “divisore” utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare)...”); in virtù di tale motivo di opposizione il Giudice ha ritenuto di aderire all’eccezione di parte attrice per cui non vi sarebbe alcuna ragione di credito della precettante suscettibile di giustificare il precetto opposto, essendo piuttosto i mutuatari ad essere creditori volta rideterminato il saldo del rapporto.
Per quel che concerne, poi, il requisito del periculum in mora, posta la positiva valutazione del fumus boni iuris, sia pure necessariamente allo stato degli atti e nei limiti sopra indicati, non può non rilevarsi, a giudizio del decidente, che la ricorrenza del periculum risult sufficientemente comprovata dal rischio per gli opponenti di venire esposti ad esecuzione forzata per un credito dagli stessi contestato, credito che appare, per converso, già salvaguardato nelle more, dal lato dell’opposta, dall’ipoteca di cui al contratto di mutuo azionato. (Francesca Greblo) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima dell'Avv. Francesca Greblo (Studio Giansalvo)
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