Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33888 - pubb. 20/11/2025

Ancora sulla moratoria biennale nella procedura del consumatore

Tribunale Benevento, 09 Settembre 2025. Est. Andricciola.


Ristrutturazione del consumatore – Moratoria ex art. 67, comma 4, CCII – Interpretazione del termine biennale quale termine iniziale – Ammissibilità



L'art. 67, comma 4, CCII, stabilendo la possibilità della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca “fino a due anni dall’omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”, va inteso nel senso che il pagamento dei creditori privilegiati deve cominciare entro il termine biennale dalla omologazione del piano del consumatore, dovendosi inquadrare detto termine nel novero dei termini iniziali e non finali, come indicato da Cass. 2025/9549 a cui si intende aderire.
La prevista moratoria, infatti, diversamente intesa snaturerebbe la funzione dell’istituto e renderebbe, di fatto, residuale e quasi del tutto inutilizzabile lo strumento del piano del consumatore, apparendo del tutto improbabile che il soggetto sovraindebitato possa reperire le risorse finanziare idonee ad estinguere integralmente il debito in soli due anni. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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