Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33921 - pubb. 26/11/2025
La Cassazione su transazione fiscale in sede concorsuale e confisca
Cassazione penale, 21 Maggio 2025, n. 35840. Pres. Andreazza. Est. Gentili.
Confisca tributaria – Transazione fiscale in sede concorsuale – Effetti sull’ablazione
Confisca del profitto – Concordato e transazione fiscale – Principio di proporzionalità
Concordato fallimentare – Natura della transazione fiscale – Equiparazione al concordato preventivo ai fini della confisca
Confisca tributaria – Insussistenza della pretesa fiscale – Divieto di confisca senza causa
Concordato e transazione fiscale – Procedura concorsuale – Sorveglianza giudiziaria – Rafforzamento, non limitazione, degli effetti liberatori
L’integrale adempimento del debito tributario in forza di transazione fiscale omologata in sede di procedura concorsuale esclude la possibilità di mantenere o disporre la confisca del profitto del reato tributario ai sensi dell’art. 12-bis D.Lgs. 74/2000, venendo meno la funzione di recupero propria della misura.
Il giudice dell’esecuzione non può mantenere la confisca del profitto nella misura stabilita in sentenza quando, per effetto di una transazione fiscale perfezionata e adempiuta, il debito tributario sia stato rideterminato e soddisfatto, poiché ciò violerebbe il principio di proporzionalità tra misura ablativa e pretesa fiscale residua.
La transazione fiscale stipulata nell’ambito di un concordato fallimentare produce gli stessi effetti liberatori di quella concordataria ex art. 182-ter L.Fall. (oggi art. 63 CCII): una volta adempiuta, essa impedisce la confisca del profitto in quanto l’obbligazione tributaria è estinta e non sussiste più profitto illecito.
Nel sistema dei reati tributari, se non vi è pretesa tributaria, non vi può essere confisca: l’ablazione patrimoniale delle somme corrispondenti all’imposta evasa non può essere mantenuta né disposta dopo l’integrale soddisfacimento del credito erariale.
La circostanza che la transazione fiscale intervenga nell’ambito di una procedura soggetta al controllo del giudice non limita ma anzi rafforza l’efficacia estintiva dell’accordo, garantendo la correttezza della definizione e l’allineamento agli interessi pubblicistici in gioco. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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