Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33924 - pubb. 26/11/2025
Fondo di garanzia ed escussione: per il riconoscimento del privilegio occorre una revoca formale
Cassazione civile, sez. I, 26 Ottobre 2025, n. 28355. Pres. Terrusi. Est. Abete.
Fondo di garanzia – Escussione della garanzia – Privilegio ex art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 – Irrilevanza della revoca formale
Sostegno pubblico alle imprese – Finalità pubblicistica – Interpretazione estensiva del privilegio
Credito del gestore del Fondo – Origine del credito – Pagamento dell’indennizzo come presupposto costitutivo
Il credito del gestore del Fondo di garanzia, sorto per effetto del pagamento dell’indennizzo alla banca finanziatrice, è assistito dal privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998, anche in assenza di un provvedimento formale di revoca dell’intervento, essendo sufficiente l’escussione della garanzia e il conseguente esborso delle somme.
Il privilegio ex art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 deve essere interpretato estensivamente alla luce della finalità pubblicistica di sostegno alle attività produttive, sicché esso si estende anche ai crediti derivanti da garanzie pubbliche escusse dal gestore del Fondo, non limitandosi ai soli casi di finanziamenti erogati direttamente dallo Stato.
Il credito del gestore del Fondo nasce con il pagamento effettuato al finanziatore garantito e non con la revoca del beneficio originario, poiché il versamento rappresenta l’atto costitutivo del diritto di regresso nei confronti del beneficiario inadempiente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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