Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33925 - pubb. 26/11/2025
Importante decisione della Cassazione sulla Liquidazione controllata: domande tardive, credito da mutuo ipotecario e par condicio creditorum
Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2025, n. 28573. Pres. Ferro. Est. Vella.
Liquidazione controllata – Domanda di ammissione tardiva – Termine e onere di giustificazione
Liquidazione controllata – Applicabilità del principio di scadenza automatica dei debiti ex art. 154 CCII
Credito da mutuo ipotecario – Decadenza dal beneficio del termine – Irrilevanza ai fini della tempestività dell’insinuazione
Liquidazione controllata – Natura concorsuale – Assimilazione alla liquidazione giudiziale
Legittimità costituzionale – Termine per le domande tardive – Ragionevolezza della disciplina
Nella liquidazione controllata il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande di ammissione al passivo, fissato ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. d), CCII, ha natura perentoria; la tardiva presentazione è ammissibile solo se il creditore dimostra che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, ai sensi dell’art. 273, comma 7, CCII.
Il principio secondo cui i crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di apertura della procedura (art. 154, comma 2, CCII) si applica anche alla liquidazione controllata, trattandosi di procedura concorsuale avente la medesima funzione liquidatoria e di soddisfazione collettiva dei creditori.
Il creditore fondiario può insinuare al passivo l’intero credito derivante da mutuo ipotecario fin dall’apertura della liquidazione controllata, senza necessità di previa comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, poiché il credito si considera automaticamente scaduto agli effetti del concorso.
La liquidazione controllata, pur rientrando tra le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, è di natura concorsuale e presenta struttura e finalità analoghe a quelle della liquidazione giudiziale, giustificando l’applicazione dei principi generali del concorso e della par condicio creditorum.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 270, comma 2, lett. d), e 273, comma 7, CCII, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., poiché la diversità della disciplina rispetto alla liquidazione giudiziale trova giustificazione nella natura semplificata e accelerata della procedura di liquidazione controllata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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