Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33927 - pubb. 26/11/2025

Azione risarcitoria nei confronti della banca che ha cooperato con gli amministratori nel causare il dissesto

Tribunale Torre Annunziata, 27 Ottobre 2025. Est. Vitulano.


Fallimento – Azione risarcitoria nei confronti di una banca – Cooperazione con gli amministratori nella provocazione del dissesto – Legittimazione del curatore – Sussistenza


Prescrizione e decadenza in materia civile – Decorrenza – Risarcimento del danno da colposa agevolazione dell’attività di abusiva raccolta del risparmio – Prescrizione – Decorrenza dalla manifestazione oggettiva del danno – Sussistenza


Fallimento – Azione risarcitoria nei confronti di una banca – Violazione della regola di condotta della sana e prudente gestione e della normativa speciale di settore – Omessa interruzione del rapporto di conto corrente pur in presenza di operazioni sospette – Responsabilità della banca – Sussistenza



Il curatore è certamente legittimato a far valere la responsabilità di terzi, e segnatamente dell’istituto di credito, che con condotte omissive o commissive hanno anche solo colpevolmente concorso a provocare il dissesto della società, ove si prospetti un'azione a vantaggio di tutti i creditori indistintamente, perché recuperatoria in favore dell'intero ceto creditorio di quanto sia andato perduto ovvero distratto dal patrimonio della fallita.


Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. Ove quindi l’illecito ascritto alla banca si concreti nell’aver colposamente agevolato, non interrompendo i rapporti bancari con il correntista e non eseguendo le doverose segnalazioni, un’occulta attività di illecita raccolta di danaro tra il pubblico, che aveva consentito di distrarlo dalle casse della fallita, la prescrizione decorre dal momento in cui è stato possibile verificare, sia pur in parte, l’entità del debito restitutorio riferibile alla società fallita.


Deve essere ravvisata la responsabilità colposa della banca che non abbia conformato la propria condotta alla diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, e, in particolare, non abbia osservato la regola di condotta della sana e prudente gestione sancita dall’art. 5 TUB nonché le disposizioni, primarie e secondarie ricavabili dalla normativa speciale del settore creditizio (ed in particolare le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla circolare n. 229 del 21 aprile 2009) e la normativa in tema di lotta al riciclaggio, ed abbia così agevolato, in spregio a tali regole cautelari e di condotta, l’attività di raccolta illecita di fondi, commessa dall’amministratore della società fallita in pregiudizio del patrimonio sociale, consentendo un utilizzo indisturbato dei servizi bancari pur connotato da chiari ed evidenti indici di abusivismo e anomalia, in violazione dell’obbligo di segnalazione e preventiva sospensione delle operazioni sospette e di interruzione del rapporto di conto corrente. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima dell’Avv. Francesco Dimundo


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