Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16140 - pubb. 10/11/2016

L’accesso al grado di Cassazione può essere legittimamente limitato

Corte Giustizia UE, 15 Settembre 2016. .


Art. 6 Cedu – Diritto a un tribunale – Norme che limitano l’accesso al giudizio di Cassazione – Quesito di Diritto – Art. 366-bis c.p.c. oggi abrogato



Il «diritto a un tribunale», di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, in quanto esso richiede per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a questo proposito di un certo margine di apprezzamento (García Manibardo c. Spagna, sopra citata, § 36, e Mortier c. Francia, n. 42195/98, § 33, 31 luglio 2001). In ogni caso, le restrizioni applicate non devono limitare l’accesso aperto all’individuo in una maniera o a un punto tali che il diritto risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza. Inoltre, esse si conciliano con l’articolo 6 § 1 solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (si veda la sentenza Guérin c. Francia del 29 luglio 1998, Recueil 1998-V, § 37). La compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno con il diritto di accesso a un tribunale riconosciuto dall’articolo 6 § 1 dipende dalle particolarità del procedimento in causa. Si deve tenere conto del processo complessivamente condotto nell’ordinamento giuridico interno e del ruolo che svolge in quest’ultimo la Corte di cassazione, dato che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere più rigorose che per un appello (si vedano, tra altre, Khalfaoui c. Francia, n. 34791/97, § 37, CEDU 1999-IX, e Bìleš e altri c. Repubblica ceca, n. 47273/99, § 62, 12 novembre 2002). La limitazione imposta dall’articolo 366bis CPC perseguiva uno scopo legittimo, osservando al tempo stesso le esigenze della sicurezza giuridica e della buona amministrazione della giustizia (Kemp e altri c. Lussemburgo, n. 17140/05, § 53, 24 aprile 2008) e non imponendo alcuno sforzo particolare non esigibile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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