Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 254 - pubb. 01/01/2007

Scientia decoctionis e crisi del gruppo di imprese

Tribunale Cuneo, 02 Novembre 2005. Est. Lanza.


Revocatoria fallimentare – Rilevanza della crisi del gruppo – Diffusione di notizie a livello locale – Conoscenza dello stato di insolvenza – Sussistenza



La pubblicazione di notizie relative al dissesto dell’impresa su pubblicazioni con diffusione in località territorialmente vicina a quella in cui operava l’accipiens, implica che quest’ultimo non può ragionevolmente ignorare le precarie condizioni patrimoniali del contraente fallito, specialmente quando si tratta di azienda con oltre mille dipendenti e facente parte di un gruppo le cui difficoltà economiche erano note in tutta la provincia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Domenico Mirante


omissis


Svolgimento del processo


Con atto di citazione del 23/3/2004 la FOMB OFFICINE MECCANICHE BONGIOANNI S.r.l. in amministrazione straordinaria conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale la O. S.n.c. chiedendo che venissero dichiarati inefficaci e revocati ex artt. 49 D. Lgs 270199 e 67, L.F. i pagamenti eseguiti a favore della stessa per complessivi E 3.128,08 in esecuzione di un piano di rientro che era stato concordato dalle due società condannando la convenuta al pagamento in suo favore della predetta somma.

A sostegno del suo assunto l'attrice esponeva che con sentenza del 14/2/2000 questo Tribunale aveva dichiarato il suo stato di insolvenza e l'aveva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, procedura alla quale erano state successivamente ammesse altre imprese operative del gruppo.

L'Autorità Vigilante aveva poi autorizzato ex artt. 49 e 27 D. Lgs 270/99 il programma di cessione del complesso aziendale, facente capo alla Fomb Officine Meccaniche Bongioanni, compiutamente eseguito.

Dall'esame della documentazione sociale era emersa l'esistenza di una serie di tre pagamenti eseguiti dal novembre 1999 al febbraio 2000 per complessivi € 3.128,08 a favore della O. a fronte di fatture emesse nel corso del 1999 - 2000.

I detti pagamenti erano stati effettuati nell'anno anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza e, sul piano soggettivo, numerosi elementi inducevano a ritenere fondatamente che la O. al momento del pagamento fosse a conoscenza dello stato di insolvenza nel quale versava la sua debitrice.

In particolare, la O., aveva accettato sin dal 1999 un piano di rientro (doc. 15 dell'attrice) volto a disciplinare la pregressa esposizione debitoria della FOMB, che aveva eseguito solo in parte i pagamenti previsti dal detto piano, e la giurisprudenza dì merito e di legittimità, delle quali l'attrice citava alcune pronunce, aveva più volte ritenuto che la richiesta di una dilazione di pagamento era circostanza idonea ad integrare la prova della scientia decoctionis e che la consapevolezza iniziale si proiettava sulla successiva attività solutoria ove non fossero intervenuti dei fatti nuovi atti a comprovare un mutamento della situazione.

La O. aveva poi preteso significativamente il pagamento anticipato delle proprie fatture (doc. 16 dell'attrice) nonostante le parti avessero concordato in ;precedenza delle diverse modalità di pagamento.

Erano infine state diffuse molte notizie a mezzo stampa (scioperi dei lavoratori, ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni, riunione con gli istituti di credito e sospensione delle linee di credito da parte delle stesse) dalle quali (la FOMB produceva copia di alcuni articoli di stampa) ulteriormente si poteva facilmente arguire quale fosse il reale stato della FOMB OFFICINE MECCANICHE BONGIOANNI S.r.l. e della Holding.

Si costituiva in giudizio la O.C.M. depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedeva la reiezione delle domande dell'attrice.

Sosteneva la convenuta di non aver avuto conoscenza dello stato di insolvenza della FOMB e disconosceva il "piano di rientro" di cui sopra sostenendo che non le era mai pervenuto. Aggiungeva la O. di aver sempre chiesto il pagamento delle sue fatture con ricevuta bancaria con scadenza a 90 giorni e di non aver mai variato tali modalità di pagamento e, quanto agli articoli di stampa citati dall'attrice, la convenuta sosteneva che gli stessi erano stati pubblicati su giornali locali, la cui diffusione era limitata a Possano, e che, comunque, i fatti oggetto degli articoli non potevano avere rilevanza, come anche il "caso Fiat", impresa che aveva subito vicende analoghe, dimostrava.

Dopo le udienze ex artt. 180 - 183 e 184 il G.I. con ordinanza del 1514/2005, non ammetteva le prove orali dedotte dalla convenuta, ritenendole irrilevanti o relative a fatti pacifici, e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 23612005 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il G.I. concedeva loro i termini di cui all'art. 190 CPC per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, termini scaduti, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, il 27/10/2005.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Ai fini della decisione della controversia, occorre anzitutto precisare che, nella verifica della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della convenuta, occorre attenersi al costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui: "In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a crediti liquidi ed esigibili (art. 67, comma secondo, legge fallimentare), la prova della conoscenza, da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore poi fallito, può legittimamente

fondarsi su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza." (Cass. 7.2.2001 n. 1719).

Orbene, nel caso di specie, sono individuabili una pluralità di elementi indiziari idonei a comprovare con sicurezza la conoscenza dello stato di insolvenza della FOMB Officine Meccaniche Bongioanni S.r.l. da parte della convenuta, al momento del pagamento oggetto di causa.

Per maggior completezza si deve osservare che la giurisprudenza di legittimità e di merito, con orientamento pienamente condivisibile, ritiene che la prova della scientia decoctionis di un'impresa che ha effettuato i pagamenti può essere desunta in via presuntiva dalla dimostrazione della conoscenza da parte del creditore della crisi del gruppo alla quale la società debitrice appartiene, nonché della vita finanziaria di tutte le imprese del gruppo (cfr. App. Bari 31.12.2001 ed anche Cass. 3.6.1995 n. 6285).

Orbene, nel caso di specie, in primo luogo, occorre premettere che la FOMB era, per Fossano e per il cunese in generale, una realtà nota a tutti "che impiegava circa 1000 dipendenti e dava lavoro a moltissime aziende dell'indotto" (pag. 2 comparsa O. di costituzione e risposta).

Le vicende della FOMB interessavano quindi a tutta la provincia e tale interesse non era certo limitato alla più ristretta realtà fossanese: non solo le 1.000 famiglie dei dipendenti dei quali si è detto parlavano - e, come sì vedrà, a partire da un certo periodo di tempo si preoccupavano - della FOMB, ma la situazione economica del Gruppo era in provincia di Cuneo fonte di interessamento da parte di politici, di commenti della gente in genere di, verosimilmente preoccupate, considerazioni da parte delle "moltissime aziende dell'indotto" delle quali si è detto, aziende dell'indotto che hanno normalmente dei contatti tra di loro e che ben si può ritenere cercassero di scambiarsi informazioni e previsioni sullo stato e sulla sorte della FOMB.

Con una notevole evidenza gli organi di stampa avevano pubblicato, già nel corso dell'anno 1999, degli articoli in cui si evidenziavano, a proposito della crisi del cd. gruppo Bongioanni, non solo gli scioperi dei lavoratori ed il ricorso alla C.I.G. da parte della FOMB fin dal giugno di quell'anno, ma anche il fatto, per esempio, che gli amministratori del Gruppo avevano avuto un incontro con le banche, che queste vantavano crediti per complessivi 250 miliardi di lire e che avevano sospeso le linee di credito (doc. 23 dell'attrice).

Già anche solo i titoli di alcuni articoli Bongiovanni in mani tedesche?" 11/6/1999 - doc. 18; "La Fomb non è più dei Bongiovanni?" 16/6/1999 – doc. 19; "Fomb: accordo per superare la crisi di liquidità" "E' in gioco il pane di 1000 famiglie" – doc. 24) erano evidentemente gravidi di rilevanti preoccupazioni come non potevano non esserlo quelli che parlavano di "Attesa tra gli operai per l'esito delle trattative" (doc. 20), attesa che non c'è mai quando l'azienda è sana e produce, ma che c'é in situazioni come quella di "ingresso di nuovi soci con l'apporto di ingenti capitali; l'operazione era però subordinata all'approvazione da parte delle banche del piano industriale presentato dal gruppo" come si dice nell'articolo di cui al citato doc. 20.

È chiaro per chiunque che in condizioni normali l'ingresso di nuovi soci non è certo un'operazione subordinata all'approvazione delle banche, ma lo è quando "l'apporto di ingenti capitali" è evidentemente frutto quanto meno di dolus bonus (che nel caso di specie è poi ampiamente risultato malus).

È vero che tali notizie erano apparse su pubblicazioni aventi diffusione soprattutto locale, ma si deve notare che la convenuta ha sede nella stessa provincia nella quale operava la FOMB, a pochi chilometri da Fossano, ed appare quindi del tutto inverosimile che essa non fosse venuta a conoscenza, direttamente o indirettamente, anche di tali notizie giornalistiche.

Può essere utile, a questo proposito, ricordare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: "In materia di prova presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza, ai fini dell'accoglimento della revocatoria fallimentare, l'utilizzazione della pubblicazione di notizie relative al dissesto dell'impresa, poi fallita, in località territorialmente vicina a quella in cui opera l'accipiens", con l'implicazione che anche quest'ultimo non può ragionevolmente ignorare le precarie condizioni patrimoniali del contraente, non integra una ipotesi di "praesumptio de praesumptio", ma dà luogo ad un'unica presunzione, sia pure articolata su autonome circostanze di fatto, come tale pienamente valida secondo i principi della prova per presunzioni." (Cass. 6.11.1993 n. 11013).

A ciò si aggiunga che, pur a fronte della formali rassicurazioni alla situazione finanziaria da parte dei dirigenti della convenuta, il comportamento della FOMB non poteva certo dirsi tale da non manifestare un grave stato di insolvenza.

In proposito, infatti, si deve notare che la debitrice non solo non aveva adempiuto tempestivamente il proprio debito, relativo a singoli importi veramente limitati, ma aveva anche proposto alla controparte un piano di rientro del debito già scaduto prevedendo un pagamento dilazionato nel tempo.

Infatti, con lettera datata 21.6.1999 (doc. 15 attrice) - della quale la procedura ha rinvenuto nella documentazione della FOMB copia e che non è verosimile ritenere che non fosse stata inviata al destinatario - il legale rappresentante della FOMB Officine Meccaniche Bongioanni S.r.l. aveva comunicato all'attuale convenuta che, a seguito di un intervenuto accordo relativo all'ingresso di un nuovo socio (il quale avrebbe dovuto versare nella casse sociali un consistente finanziamento in conto aumento capitale), era in grado di poter pianificare il pagamento del credito della O. secondo certe scadenze. E la convenuta, "per molti anni fornitrice delle società del gruppo Bongiovanni" (pag. 2 memoria di replica) proprio per tale fatto non avrebbe potuto non nutrire degli ulteriori sospetti, oltre a quelli derivanti dagli altri clementi dei quali si è detto, sulla situazione economica della debitrice.

La comunicazione di cui sopra è assolutamente univoca nel manifestare al destinatario la grave situazione del debitore che si confessa non in grado di adempiere ai debiti già scaduti (per di più di importo modesto) e prevede modalità dì soddisfo degli stessi in modo rateale e soltanto dopo alcuni mesi, modalità che non potevano non far comprendere alla O. che "del prestigio e della credibilità di cui il gruppo godeva, non soltanto a livello locale" (pag. 2 memoria di replica) non si poteva più tenere conto.

Appare anche significativo che i due ultimi pagamenti (€ 814,35 ed € 665,20) siano relativi a fatture emesse qualche giorno dopo. Si sarebbe trattato di pagamenti, a differenza dei precedenti che erano stati concordati a 90 giorni, fatti "su spontanea iniziativa dell'attrice" (pag, 5 comparsa conclusionale O.), circostanza che non solo non è però provata in alcun modo (è vero che la successiva fattura dell'8/2/2000, prevedeva nuovamente il pagamento a 90 giorni, ma in realtà il pagamento era stato effettuato, come si è visto, il giorno prima, il 7/2/2000), ma che appare, alla luce di quelle che pacificamente erano le condizioni. economiche della FOMB all'epoca, chiaramente inverosimile.

l pagamenti in questione con natura solutoria risultano quindi sicuramente revocabili - ex art. 67, comma 2, 1. fall. - posto che sono pacificamente intervenuti nell'anno anteriore alla declaratoria di insolvenza (intervenuta il 14 febbraio 2000). La convenuta afferma, in memoria di replica "Nulla quaestio in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi", circostanza sulla quale giustamente, nella sua ottica essa sorvola, non volendo chiaramente evidenziare che gli ultimi due dei pagamenti in questione sono stati effettuati il 24-28/1/2000 (doc. 13) e il 7/2/2000 (doc. 14) quando la dichiarazione di insolvenza della FOMB ì stata pronunziata il 14/2/2000 !!, una settimana dopo l'ultimo dei pagamenti di cui sopra, il che, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non richiede ulteriori commenti.

Senza necessità di ulteriore attività istruttoria, quindi, si deve condannare la convenuta a pagare alla FOMB Officine Meccaniche Bongioanni S.r.l., in amministrazione straordinaria, la complessiva somma di E 3.128,08, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda (1/14/2004) fino all'effettivo saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della convenuta.


P.Q.M

IL TRIBUNALE

ogni diversa istanza respinta

DICHIARA

inefficaci e revoca ex artt. 49 D Lgs 270/99 e 67, comma 2°, L.F. i pagamenti eseguiti a favore della società convenuta per complessivi E 3.128,08 e

CONDANNA

la convenuta O. S.n.c., in persona del legale rappresentante, a pagare all'attrice FOMB - OFFICINE MECCANICHE BONGIOANNI S.r.l. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario Dr E Stasi, la somma di E 3.128,08, con gli interessi, nelle misure di legge dalla data della domanda (1/4/2004) al saldo,

(omissis)