Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32610 - pubb. 06/02/2025
Corte di Cassazione: no alla mediazione obbligatoria per le controversie riguardanti la garanzia fideiussoria
Cassazione civile, sez. III, 24 Gennaio 2025, n. 1791. Pres. Scarano. Est. Condello.
Garanzia fideiussoria - Mediazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1791 del 24 gennaio 2025, ha affrontato il tema della condizione di procedibilità relativa alla mediazione obbligatoria, escludendone l'applicazione per le controversie riguardanti la garanzia fideiussoria.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che la richiesta di decreto ingiuntivo per l'azione di regresso, proposta a seguito dell'escussione della garanzia fideiussoria, non rientra tra le materie per cui è previsto l'obbligo di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010.
Il caso
Un debitore opponente aveva eccepito l'improcedibilità del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore garantito, sostenendo che l'azione fosse soggetta all'obbligo di mediazione preventiva, in quanto rientrante nella categoria dei contratti bancari e assicurativi.
La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto tale tesi, chiarendo che la garanzia fideiussoria, indipendentemente dalla sua qualificazione come fideiussione tradizionale o garanzia autonoma, non può essere considerata un contratto bancario o assicurativo.
La motivazione della Corte
I Giudici di legittimità hanno sottolineato che la polizza fideiussoria ha come unica finalità quella di garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui e, pertanto, si configura come uno strumento contrattuale distinto dai contratti bancari e assicurativi regolati dal codice civile e dal Testo Unico Bancario (TUB).
Richiamando l’ordinanza n. 31209/2022, la Corte ha adottato un approccio rigoroso e restrittivo nella qualificazione dei contratti soggetti a mediazione obbligatoria. È stato ribadito che i «contratti bancari e finanziari», per essere assoggettati all’obbligo di mediazione, devono avere una tipicità normativa che non può essere estesa a fattispecie contrattuali atipiche come la garanzia fideiussoria.
Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di includere la garanzia fideiussoria tra le fattispecie che richiedono il preventivo esperimento della mediazione obbligatoria. La decisione rafforza un’interpretazione rigorosa dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010, limitando l’ambito di applicazione della mediazione alle categorie contrattuali espressamente previste dalla legge.
Tale orientamento si pone in continuità con la giurisprudenza precedente, confermando che la fideiussione, benché spesso utilizzata nel contesto delle operazioni bancarie, mantiene una natura giuridica autonoma che la esclude dal novero dei contratti tipici disciplinati dal TUB. (Maria Teresa De Luca) (riproduzione riservata)
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