Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32687 - pubb. 21/02/2025

La Corte di cassazione sulla notifica via PEC delle cartelle esattoriali

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 06 Settembre 2024, n. 24029. Pres. Federici. Est. D'Aquino.


Cartelle esattoriali – Notifica – PEC – Conformità all’originale



“Il disconoscimento di conformità di una copia all’originale deve essere specifico e circostanziato, indicando gli aspetti per i quali si assume la difformità rispetto all’originale, non essendo sufficiente una generica negazione dell’esistenza dell’originale stesso."


“Le copie analogiche di documenti informatici, conformi alle regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Non è necessaria una certificazione di conformità da parte di un pubblico ufficiale per la loro validità."


"La notificazione di un atto impositivo è valida anche se manca la sottoscrizione del ricevente sulla relata di notifica, qualora questa sia avvenuta a mani proprie o mediante consegna a persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda."


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La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, ha rigettato il ricorso proposto da una società contribuente contro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, confermando la validità della notifica delle cartelle esattoriali impugnate. La società aveva contestato la conformità delle copie delle cartelle e delle ricevute di notifica alla normativa vigente, sostenendo l’inesistenza o la nullità delle notifiche e la prescrizione dei crediti tributari.


La Corte ha ritenuto infondate le contestazioni del contribuente, chiarendo che:


La contestazione della conformità delle copie all’originale deve essere specifica e circostanziata, indicando le difformità rispetto all’originale. La mera negazione dell’esistenza dell’originale non è sufficiente.


Le ricevute di accettazione e consegna delle notifiche via PEC hanno valore probatorio anche senza attestazione di conformità, salvo specifica contestazione sulla difformità rispetto alle regole tecniche.


Il mancato rispetto di alcune formalità nella notifica postale (ad esempio, l’assenza della sottoscrizione del ricevente) non comporta necessariamente la nullità della notifica, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.


La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio, e ha condannato la società contribuente al pagamento delle spese processuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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