Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32745 - pubb. 04/03/2025
L’accertamento delle soglie dimensionali può avvenire d’ufficio mediante acquisizione di informazioni dalle pubbliche amministrazioni
Tribunale Catania, 10 Ottobre 2024. Pres. Sciacca. Est. Ciraolo.
Liquidazione giudiziale – Soglie dimensionali – Onere della prova
"Nel procedimento unitario del Codice della Crisi, l’accertamento delle soglie dimensionali per l’apertura della liquidazione giudiziale ex art. 121 CCI non grava esclusivamente sul debitore, ma può avvenire d’ufficio mediante acquisizione di informazioni dalle pubbliche amministrazioni (art. 367 CCI). Qualora non emerga il superamento delle soglie di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) CCI, non può essere dichiarata la liquidazione giudiziale, risultando invece astrattamente esperibile la liquidazione controllata qualora vi sia una domanda in tal senso e sussistano i relativi presupposti di legge."
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Il Tribunale di Catania ha rigettato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un’impresa, ritenendo che non fossero soddisfatti i requisiti dimensionali previsti dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza. La decisione è stata presa dopo aver verificato d’ufficio i dati finanziari della società attraverso le banche dati pubbliche, come previsto dagli articoli 42, 367 e 41 del CCI.
L’istruttoria ha evidenziato che l’impresa non superava le soglie dimensionali stabilite dall’art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della Crisi. L’esposizione debitoria accertata era inferiore ai 500.000 euro e non risultavano depositati bilanci recenti che potessero dimostrare il superamento delle altre soglie previste. In base a questi elementi, il Tribunale ha ritenuto che la liquidazione giudiziale non potesse essere dichiarata.
Nella sua motivazione, il Tribunale ha chiarito che il procedimento unitario del Codice della Crisi mira a individuare la procedura più adatta alla situazione concreta dell’impresa, evitando l’automatismo della liquidazione giudiziale. Infatti, l’art. 121 CCI non pone un onere probatorio rigido a carico del debitore, ma prevede che il giudice possa acquisire autonomamente le informazioni necessarie per valutare la sussistenza dei requisiti. Se dagli accertamenti officiosi non emerge il superamento delle soglie previste, la liquidazione giudiziale non può essere dichiarata. In alternativa, potrebbe essere aperta una liquidazione controllata, ma solo se vi è una domanda specifica in tal senso e sussistono i relativi presupposti.
Il Tribunale ha inoltre espresso il proprio dissenso rispetto a una recente pronuncia della Corte d’Appello di Catania, secondo cui questa interpretazione potrebbe favorire i debitori che non collaborano o che omettono di depositare i bilanci. Al contrario, secondo il Tribunale, il sistema delineato dal Codice della Crisi offre ai creditori un ventaglio più ampio di strumenti, tra cui la possibilità di richiedere la liquidazione controllata quando la liquidazione giudiziale non è praticabile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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