Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32983 - pubb. 17/04/2025
Il Tribunale di Trapani sulle misure cautelari e protettive
Tribunale Trapani, 11 Marzo 2025. Est. Ciulla.
Composizione negoziata – Misure cautelari atipiche – Fumus e periculum – Tutela del processo di risanamento – Proporzionalità del sacrificio dei creditori – Clausola di revocabilità delle misure
Ai fini della concessione di misure cautelari atipiche ex art. 19 CCII è sufficiente che ricorrano, anche in via presuntiva, il fumus boni iuris – nella forma della probabile crisi suscettibile di superamento – e il periculum in mora, identificabile nel rischio che l’assenza di protezione incida negativamente sul buon esito delle trattative e sulla continuità dell’impresa.
Le misure protettive e cautelari, pur comprimendo i diritti dei creditori, devono ritenersi legittime se funzionali al perseguimento del risanamento e proporzionate rispetto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai creditori. È compito dell’esperto o dei creditori stessi segnalare tempestivamente l’eventuale sopravvenienza di condizioni che ne giustifichino la revoca o l’abbreviazione della durata, ai sensi dell’art. 19, comma 6, CCII.
[Nel caso di specie, sono state concesse le seguenti misure:
-inibizione per gli istituti di credito e per gli eventuali cessionari dei relativi crediti a procedere alla segnalazione in Centrale Rischi e alla CRIF, per effetto della sospensione dei pagamenti;
-divieto per i medesimi soggetti di escutere le garanzie statali rilasciate dal Fondo di Garanzia (MCC);
-sospensione dei pagamenti relativi alla c.d. rottamazione quater;
-sospensione dei pagamenti rateali relativi a IVA e gestione separata INPS.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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