Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32987 - pubb. 18/04/2025
Il Tribunale di Pavia sul valore eccedente quello di liquidazione e la distinzione con la finanza esterna
Tribunale Pavia, 02 Aprile 2025. Pres. Rizzi. Est. Claris Appiani.
Concordato in continuità indiretta – Omologazione forzosa – Maggioranza delle classi – Non necessità di valore eccedente quello di liquidazione
Concordato – Finanza esterna – Differenza rispetto al valore eccedente di liquidazione – Rilevanza ai soli fini della regola di distribuzione
Concordato semplificato – Valori aziendali – Giustificazione dell’omologa forzosa anche senza surplus concordatario
Nel concordato in continuità aziendale indiretta, qualora la proposta sia stata approvata dalla maggioranza delle classi, di cui almeno una composta da creditori privilegiati, non è necessaria, ai fini dell’omologazione forzosa ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. d), prima parte, CCII, la presenza di un attivo eccedente quello di liquidazione.
La distinzione tra finanza esterna e valore eccedente quello di liquidazione incide esclusivamente sulla regola di distribuzione delle risorse e non costituisce una condizione di ammissibilità dell’omologazione forzosa del concordato in continuità aziendale, ove sia soddisfatta la condizione di approvazione della maggioranza delle classi, inclusa una prelatizia.
La tutela dei valori aziendali – quali la conservazione dei posti di lavoro, dei contratti in essere, del know-how e dell’indotto economico – giustifica l’omologazione forzosa del concordato in continuità, anche in assenza di un surplus attivo generato dalla continuità, purché ricorrano i presupposti dell’art. 112, comma 2, CCII. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. A. B.
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