Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32997 - pubb. 29/04/2025

Cassazione: va sempre collocata in chirografo la parte incapiente del credito privilegiato

Cassazione civile, sez. I, 11 Aprile 2025, n. 9549. Pres. Terrusi. Est. Zuliani.


Piano del consumatore – Falcidia del credito assistito da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti della capienza del bene – Parte residua del credito – Collocazione in chirografo – Necessità



In tema di sovraindebitamento e, in particolare, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi della legge n. 3 del 2012, laddove al creditore privilegiato venga attribuito un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio (come consentito dall'art. 7, comma 1, della predetta legge), egli non cessa di essere creditore per la parte residua, la quale, degradata in chirografo, gli dà diritto a un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari.
Invero, la disposizione secondo cui la parte incapiente del credito privilegiato va trattata come credito chirografario, dettata in modo esplicito per il concordato preventivo, è espressione del principio generale secondo cui tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, fatte salve le cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.). (massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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