Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33001 - pubb. 30/04/2025
Concordato semplificato: insolvenza e confronto con l’alternativa liquidatoria
Tribunale Ancona, 01 Aprile 2025. Pres. Filippello. Est. Mantovani.
Concordato semplificato - Omologazione - Insolvenza del ricorrente
Concordato semplificato - Assenza di pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale
Il concordato semplificato è uno strumento di regolazione della crisi percorribile anche in ipotesi di insolvenza del ricorrente, atteso che quest’ultimo è legittimato a proseguire le trattative in sede di composizione negoziata anche in caso di vera e propria insolvenza in atto.
Il fatto che la proposta di concordato non debba arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e assicurare un’utilità a ciascun creditore (art. 25 sexies, comma 5, CCII) non implica che la stessa comporti un quid pluris ma solo che non vi sia per i creditori un livello di soddisfazione inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale, quale soglia minima. La norma è infatti dettata da un evidente favor per la soluzione concordataria sia pur in una prospettiva liquidatoria e in ipotesi di equivalenza dei risultati economico-finanziari netti delle due procedure, atteso che il concordato semplificato può esprimere un vantaggio qualitativo per i creditori in termini di maggiore rapidità procedurale e di riparto. (Francesco Tardella) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Tardella
Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->
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