Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33009 - pubb. 01/05/2025
Liquidazione coatta amministrativa: Impugnazione delle decisioni ex art. 87 TUB e applicabilità del nuovo regime processuale
Cassazione civile, sez. I, 03 Aprile 2025, n. 8883. Pres. Terrusi. Est. Crolla.
Liquidazione coatta amministrativa – Impugnazione delle decisioni ex art. 87 TUB – Applicabilità del nuovo regime processuale
Interpretazione letterale della legge – Prevalenza sulla finalità pratica
Istanza di remissione in termini – Requisiti
Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 181/2015, le sentenze rese successivamente alla data del 16 novembre 2015 sono impugnabili esclusivamente mediante ricorso per cassazione e non tramite appello, in applicazione degli artt. 3, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo.
Quando il significato di una disposizione normativa è chiaro ed univoco dal punto di vista letterale, l’interprete deve attenersi alla lettera della legge senza sovrapporre valutazioni sulla finalità pratica perseguita, salvo che l’effetto giuridico sia incompatibile con l’intero sistema normativo.
L’istanza di remissione in termini per l’impugnazione di una sentenza è ammissibile solo in presenza di una causa non imputabile al richiedente, la cui prova deve essere rigorosa. Non integra tale causa l’eventuale incertezza interpretativa derivante da un obiter dictum del giudice di primo grado. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Testo Integrale