Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33589 - pubb. 18/09/2025

Vendita a catena di beni di consumo e vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista

Cassazione civile, sez. III, 21 Luglio 2025, n. 20460. Pres. Scarano. Est. Gorgoni.


GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - Vendita a catena di beni di consumo - Rapporto trilaterale tra consumatore, venditore finale e legittimato passivo ex art. 131 d.lgs. n. 206 del 2005 - Azioni esperibili dall'acquirente - Azione contrattuale ed extracontrattuale - Presupposti - Sussistenza di un vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista - Esclusione



Nelle vendite a catena di beni di consumo, pur ricorrendo un rapporto trilaterale fra consumatore, venditore finale e soggetto legittimato passivo all'azione di regresso di cui all'art. 131 d.lgs. n. 206 del 2005, deve escludersi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista, potendo il consumatore agire, a titolo contrattuale, nei confronti del proprio diretto dante causa (in quanto l'autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi ai precedenti venditori) e, a titolo extracontrattuale, nei confronti del produttore per il risarcimento dei danni derivati dai vizi che rendevano la cosa pericolosa. (massima ufficiale)




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