Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33591 - pubb. 18/09/2025
Concordato minore del socio illimitatamente responsabile
Tribunale Verona, 17 Agosto 2025. Est. Lanni.
Concordato Minore - Socio illimitatamente responsabile di società sottosoglia iscritta a Registro Imprese - Regolazione dei debiti sociali con la procedura individuale - Inammissibilità
Va negata l’ammissibilità del concordato minore quando la proposta in esame concerne obbligazioni di cui il ricorrente è responsabile, ai sensi dell’art. 2291 c.c., quale socio di due società in nome collettivo, ancorché sottosoglia, non ancora cancellate dal registro delle imprese, non essendo possibile una regolazione autonoma delle obbligazioni sociali da parte del socio, poiché si determinerebbe un sovvertimento del regime di responsabilità sociale previsto inderogabilmente dall’art. 2291 c.c., come confermato dal fatto che l’art. 79, comma 4, CCII prevede la possibilità di negoziare le obbligazioni sociali con il concordato minore, solo in caso di accesso allo strumento da parte della società (con effetti estesi ai soci). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
[n.d.r.]
La decisione in rassegna conferma un orientamento giurisprudenziale (cfr. Tribunale di Napoli 29 marzo 2024, in questa Rivista) per il quale il socio illimitatamente responsabile non può accedere in via autonoma ad una procedura negoziale per definire (anche) i debiti sociali, fin quando permane in vita la società ed il rapporto sociale; ciò comporta che la società dovrà proporre un concordato minore i cui effetti si produrranno anche in favore del socio illimitatamente responsabile, che si troverà pertanto esdebitato con riferimento alle obbligazioni sociali, salvo il patto contrario.
Il socio non è, pertanto, legittimato autonomamente ad esperire una procedura negoziale di sovraindebitamento per la composizione dei debiti sociali, dovendo attendere, a tal fine, l’iniziativa della società.
Occorre, dunque, prendere atto che il Codice - malgrado, come nel caso esaminato dal Giudice veronese, il socio non sia “assoggettabile” alla liquidazione giudiziale o altra procedura liquidatoria (art. 2, comma 1, lett. c) risultando sottosoglia la società partecipata - continua a porre limiti e condizioni alla possibilità del socio illimitatamente responsabile di accedere autonomamente ad una procedura, rimanendo, peraltro, non sufficientemente risolto il rapporto riguardante le interferenze con la procedura della società.
Volendo semplificare, da una lettura coordinata delle norme è ragionevole ritenere che l’accesso del socio illimitatamente responsabile alle procedure di sovraindebitamento soggiace alle seguenti regole:
a) i debiti sociali del socio illimitatamente responsabile possono essere definiti, normalmente, tramite il concordato minore sociale - i cui effetti esdebitatori si riflettono anche sul socio - o la liquidazione controllata della società, il cui avvio determina l’apertura della liquidazione anche del socio illimitatamente responsabile;
b) fin quando permane in vita la società o il rapporto sociale del socio illimitatamente responsabile, di regola questi non può definire i debiti sociali, dovendo attendere i) il decorso dell’anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 33) ovvero ii) il decorso dell’anno dalla formalizzazione nel registro delle imprese del proprio recesso (art. 256, comma 2);
c) il socio illimitatamente responsabile potrà accedere alla procedura del consumatore ex art. 67 - anche contestualmente alla eventuale procedura della società - per definire i soli debiti di natura consumeristica e senza la possibilità di includere anche i debiti sociali su di lui gravanti, essendo espressamente qualificato dalla legge come ‘consumatore’ solo “per i debiti contratti nella qualità di consumatore”.
Quanto alla liquidazione controllata, l’apertura della procedura della società determina l’apertura della liquidazione in capo ai soci illimitatamente responsabili, caratterizzata dalla universalità dei beni, in cui sarà regolata l’intera debitoria personale del socio, non solo sociale.
Tuttavia, diversamente dal concordato minore, la prassi ha evidenziato numerose istanze di liquidazione controllata presentate in proprio dal socio illimitatamente responsabile e dirette a regolare l’intero suo indebitamento, personale e sociale, in assenza di iniziativa della società partecipata e pur permanendo la qualità di socio.
Rispetto ad un orientamento iniziale che negava l’ammissibilità della liquidazione controllata del solo socio illimitatamente responsabile, constano, infatti, numerose pronunce rese dopo l’avvio del Codice, anche in ragione della legittimazione alla domanda di apertura riconosciuta al creditore, nel senso di ammettere l’apertura della liquidazione controllata del socio, a prescindere dall’iniziativa della società, sia nel caso di società in bonis, sia in ipotesi di società inattiva o decotta, comunque ancora iscritta nel registro delle imprese. (cfr. Tribunale di Bologna 20 maggio 2024).
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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