Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33621 - pubb. 25/09/2025
Ricorso del creditore contro la liquidazione del compenso del curatore e interesse ad agire
Cassazione civile, sez. I, 02 Settembre 2025, n. 24366. Pres. Pazzi. Est. Zuliani.
Ricorso per cassazione – Interesse ad agire – Natura attuale e non potenziale
Ricorso del creditore avverso la liquidazione del compenso al curatore – Necessità di specifica allegazione dell’incapienza
Liquidazione del compenso al curatore – Differenza minima tra importo liquidato e quello ritenuto congruo dal ricorrente – Esclusione dell’interesse ad agire
L’interesse ad agire in giudizio deve consistere in una lesione attuale e concreta della posizione giuridica soggettiva del ricorrente e non può fondarsi su mere ipotesi o possibilità future, in quanto solo una situazione attuale trascende la mera prospettazione soggettiva e assume consistenza giuridica oggettiva.
Il creditore che impugna la liquidazione del compenso al curatore fallimentare deve allegare e dimostrare in modo specifico l’incidenza dell’importo liquidato sulla propria posizione creditoria e sulla distribuzione dell’attivo, non essendo sufficiente la generica affermazione di un pregiudizio potenziale o la qualifica di "incapiente".
Non sussiste interesse ad agire in cassazione quando il compenso liquidato al curatore rientra nei limiti edittali normativi ed è di ammontare non significativamente diverso da quello ritenuto congruo dallo stesso ricorrente, in assenza di una dimostrazione concreta del pregiudizio subito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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