Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33676 - pubb. 04/10/2025

Il Tribunale di Verona interviene sugli obblighi dell’OCC verso il debitore

Tribunale Verona, 25 Luglio 2025. Pres. Attanasio. Est. Lanni.


OCC - Obblighi informativi verso il debitore - Indicazione della non necessità dell’assistenza legale ai fini del ricorso per la liquidazione controllata - Violazione


OCC - Indicazione al debitore del legale di cui avvalersi - Obblighi ex art. 10 D.M. 202/2014 - Violazione



La condotta dell’OCC che omette ogni informazione al debitore circa la facoltatività dell’assistenza di un legale ai fini della presentazione del ricorso per l’apertura della liquidazione controllata costituisce un’evidente violazione dei doveri primari di assistenza ed informazione gravanti sull’OCC e sul gestore della crisi e dell’obbligo di informazione preventiva gravante sul legale prima dell’assunzione dell’incarico.


Analogamente, integra condotta grave (apprezzabile anche in relazione all’art. 10 D.M. 202/2014) il comportamento dell’OCC che indica al debitore direttamente l’avvocato di cui avvalersi, a maggior ragione quando il legale indicato svolge il ruolo di gestore della crisi per lo stesso OCC. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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