Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33723 - pubb. 15/10/2025
Accordo di ristrutturazione, utilizzo di misure cautelari atipiche ex art. 19 CCII e adesione qualificata dei creditori
Tribunale Padova, 12 Settembre 2025. Est. Amenduni.
Accordo di ristrutturazione – Misure cautelari atipiche – Finalità protettiva dell’attivo
Accordo di ristrutturazione – Divieti cautelari – Equiparazione alle misure protettive ex art. 18 CCII
Accordo di ristrutturazione – Tutela del piano – Rilevanza dell’adesione qualificata dei creditori
Le misure cautelari atipiche previste dall’art. 19 CCII possono essere concesse quando, in presenza di un procedimento volto all’omologazione di un accordo di ristrutturazione, sia necessario scongiurare il rischio che iniziative individuali dei creditori non aderenti compromettano la realizzazione del piano e la posizione dei creditori aderenti.
Le misure cautelari adottabili ex art. 19 CCII possono replicare, nei confronti dei creditori individuati, gli stessi contenuti delle misure protettive previste dall’art. 18, primo comma, CCII, inclusi i divieti di esecuzione forzata e di risoluzione dei contratti pendenti per inadempimenti anteriori.
L’adesione qualificata dei creditori alla proposta di accordo di ristrutturazione giustifica l’adozione di misure cautelari atipiche volte ad evitare disparità di trattamento tra aderenti e non aderenti, e a salvaguardare l’attivo oggetto di piano, in coerenza con la funzione incentivante dell’accordo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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