Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33833 - pubb. 08/11/2025

La Cassazione sulla revocatoria fallimentare di pagamenti transfrontalieri

Cassazione civile, sez. I, 17 Ottobre 2025, n. 27768. Pres. Terrusi. Est. Pazzi.


Revocatoria fallimentare – Regolamento CE 1346/2000 – Art. 13 – Onere probatorio sul beneficiario – Non impugnabilità dell’atto


Rapporto tra art. 13 Reg. CE 1346/2000 e art. 14 l. 218/1995 – No specialità – Funzioni distinte e complementari


Reg. CE 1346/2000 – Art. 13 – Interpretazione restrittiva – Finalità di tutela dell’affidamento e certezza del diritto



In tema di revocatoria fallimentare transnazionale, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento CE 1346/2000, grava sul beneficiario dell’atto il compito di provare che, secondo la legge applicabile ratione temporis e loci all’atto medesimo (lex causae), l’atto non poteva essere impugnato in concreto, tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie, e non soltanto in astratto.


Non sussiste alcun rapporto di specialità tra l’art. 13 del Reg. CE 1346/2000 e l’art. 14 della legge 218/1995: il primo disciplina i presupposti sostanziali dell’esenzione dalla revocatoria, attribuendo alla parte un onere probatorio specifico, mentre il secondo riguarda le modalità di accertamento della legge straniera da parte del giudice. Le due norme operano in ambiti differenti, risultando complementari.


L’art. 13 del Reg. CE 1346/2000 deve essere interpretato in via restrittiva, essendo norma eccezionale rispetto alla lex fori concursus, e trova applicazione solo qualora l’atto non sia impugnabile secondo la legge straniera che lo regolava al momento della sua realizzazione, anche a tutela dell’affidamento del beneficiario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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