Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33907 - pubb. 22/11/2025
Il Tribunale di Milano sulle caratteristiche delle misure cautelari applicabili al concordato semplificato
Tribunale Milano, 20 Ottobre 2025. Est. Pipicelli.
Concordato semplificato – Misure cautelari – Finalità e durata – Differenza rispetto alle misure protettive
Misure cautelari – Rapporto con la composizione negoziata – Applicazione analogica dei principi giurisprudenziali
Le misure cautelari previste dall’art. 54 CCII, applicabili anche al concordato semplificato, hanno funzione specifica e interinale diretta ad assicurare provvisoriamente gli effetti dello strumento di regolazione della crisi, e non sono soggette ai limiti temporali delle misure protettive di cui all’art. 8 CCII, cessando solo con la decisione sull’omologazione.
I principi elaborati in materia di composizione negoziata, secondo cui la scadenza del termine delle misure protettive non preclude la concessione di misure cautelari specifiche, si applicano per continuità sistematica anche alla fase del concordato semplificato, quando vi sia una ragionevole prospettiva di omologazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->
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