Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28614 - pubb. 28/01/2023

Pignoramento presso terzi: tutti gli adempimenti imposti dall'art. 543 c.p.c. devono essere assolti dal creditore procedente entro la data di udienza

Tribunale Caltanissetta, 07 Gennaio 2023. Est. Albergo.


Avviso ex art. 543 c.p.c. - Pignoramento presso terzi - Improcedibilità



Il Tribunale di Caltanissetta, in merito all'avviso ex art. 543 c.p.c. così come novellato dalla riforma, accogliendo le eccezioni formulate dal nostro studio legale, nell'ordinanza che si allega, ha dichiarato l'improcedibilità del pignoramento e precisato i seguenti punti di diritto:


1) tutti gli adempimenti imposti dall'art. 543 c.p.c. devono essere assolti dal creditore procedente entro la data di udienza indicata dallo stesso nella citazione (e non quella eventualmente rinviata dalla Cancelleria al momento dell'assegnazione al G.E.);


2) gli adempimenti di cui sopra riguardano sia il corretto perfezionamento dell'iter notificatorio dell'avviso che il deposito degli atti che lo dimostrino;


3) l'iter notificatorio deve perfezionarsi entro la data di udienza indicata nella citazione. A riguardo, stante la natura recettizia dell'atto di avviso, questo deve essere concretamente portato a conoscenza del debitore e del terzo entro detta data, non essendo sufficiente che il creditore procedente lo abbia meramente spedito entro la data di udienza;


4) gli inadempimenti di cui sopra non possono essere sanati con la costituzione in giudizio del debitore esecutato ovvero con la proposizione di un'opposizione;


5) tale vizio, essendo sanzionato espressamente dalla norma con la improcedibilità, è rilevabile d'ufficio, non essendo necessario introdurre una vera e propria fase cautelare. (Massimo Francesco Nemola) (riproduzione riservata)



Segnalazione di Massimo Francesco Nemola - Nemola Termini Avvocati associati Contenzioso Bancario e Tributario


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