Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33017 - pubb. 02/05/2025
Concordato preventivo e omologazione forzosa: il valore eccedente rileva solo per l’ipotesi alternativa prevista dalla lettera d) dell’art. 112, comma 2, CCII
Tribunale Pavia, 02 Aprile 2025. Pres. Rizzi. Est. Claris Appiani.
Concordato preventivo – Omologazione forzosa – Valore eccedente – Necessità solo per l’ipotesi alternativa prevista dalla lettera d) dell’art. 112, comma 2, CCII
Nel concordato preventivo in continuità aziendale, ai fini dell’omologazione forzosa (c.d. cram down), l’esistenza di un valore eccedente quello di liquidazione non è condizione necessaria quando la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi, contenente almeno una classe di creditori privilegiati. La necessità di individuare un valore eccedente si pone solo qualora il debitore intenda fondare l’omologa sulla condizione alternativa prevista dall’ultima parte della lettera d) dell’art. 112, comma 2, CCII. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. L. V.
Testo Integrale