Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33401 - pubb. 15/07/2025

Domanda di regolazione della crisi riunita d’ufficio a quella precedente di liquidazione giudiziale

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 03 Giugno 2025. Pres., est. Quaranta.


Domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi – Procedura pendente di liquidazione giudiziale – Trattazione unitaria


Trattazione unitaria delle domande – Coordinamento – Priorità degli strumenti conservativi


Conflitto tra domanda di concordato con riserva e istanza di liquidazione giudiziale – Competenza del tribunale precedentemente adito



Ai sensi dell’art. 40, comma 10, CCII, in caso di pendenza di un procedimento per la liquidazione giudiziale promosso da terzi, la domanda del debitore per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi deve essere proposta, o riunita anche d’ufficio, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza.


L’art. 7 CCII sancisce il principio della trattazione unitaria delle domande aventi ad oggetto l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, al fine di assicurare il coordinamento tra le domande proposte dal debitore e dai creditori, l’economia processuale, la trattazione prioritaria degli strumenti conservativi e la prevenzione di abusi processuali.


In caso di concorso tra domanda di concordato con riserva e ricorso per la liquidazione giudiziale pendente davanti a diverso tribunale, la cognizione spetta al giudice previamente adito, il quale è tenuto a valutare la propria competenza e a pronunciarsi in ordine alle misure richieste. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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