Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33426 - pubb. 19/07/2025
Domanda ultratardiva, prova del ritardo e conoscenza pubblica della procedura
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 13 Febbraio 2025. Pres., est. Quaranta.
Domanda ultratardiva – Prova della non imputabilità – Ammissibilità subordinata alla duplice prova del ritardo e della sua cessazione
Domanda ultratardiva – Mancata comunicazione ex art. 92 l.fall. – Non sufficiente in assenza di elementi idonei a giustificare l’ignoranza incolpevole
Domanda ultratardiva – Conoscenza pubblica della procedura – Esclusione della non imputabilità
Ai fini dell’ammissibilità di una domanda ultratardiva di insinuazione al passivo, il creditore è tenuto a dimostrare non solo la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l’inerzia tra la cessazione dell’impedimento e il compimento dell’atto, dovendo attivarsi in un termine ragionevole e conforme al principio della durata ragionevole del processo. (Cass. 18731/2024 richiamata)
L’omessa comunicazione individuale ex art. 92 l.fall. non determina di per sé l’ammissibilità della domanda ultratardiva, se l’istante non dimostra che, alla data utile per la presentazione della domanda, ignorava incolpevolmente l’apertura della procedura, essendo onere del creditore dimostrare la non imputabilità del ritardo.
La rilevanza mediatica della procedura di amministrazione straordinaria e la conoscenza da parte del creditore delle vicende societarie e delle iniziative giudiziarie riguardanti altri ex dipendenti escludono la possibilità di invocare un’ignoranza incolpevole dell’apertura della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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