Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33442 - pubb. 23/07/2025

Doveri informativi dell’intermediario e valutazione tramite domande a risposte chiuse

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 19 Maggio 2025. Est. Sorgente.


Contratti finanziari - Azioni - Obblighi di informazione - Obblighi di comportamento - Prescrizione



In ambito di intermediazione finanziaria, al fine di esercitare domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale di cui agli obblighi informativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l’ordine di acquisto dei titoli immobiliari, ma dal momento in cui si verifica il pregiudizio patrimoniale. Nello specifico quando il rischio medio alto dei titoli è divenuto palese e quando si manifesta la illiquidità dei titoli e diviene arduo scambiarli sul mercato mobiliare.


L’intermediario ha l’obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d’investimento. Suddette informazioni raccolte devono aiutare l’intermediario a valutare l’adeguatezza della specifica operazione (Art. 40 Reg. Consob 16190/2007), in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere “finanziariamente sostenibile” rispetto ai rischi d’investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi. La valutazione dell’adeguatezza dei titoli offerti rientra tra gli obblighi di informazione dell’investitore, collocandosi nell’ambito della pluralità degli obblighi informativi facenti capo agli intermediari finanziari, i quali obblighi convergono verso il fine unitario di segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere. La valutazione esperita tramite domande a risposte chiuse non risulta corretta, perché prive di qualsiasi opportunità di approfondimento.


Gli obblighi di informazione si concretizzano con la consegna del documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e nell’acquisizione delle informazioni sull’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi d’investimento e la sua propensione al rischio. Si identifica l’obbligo di informazione c.d. attiva quello che attiene alla natura dei rischi alle implicazioni della singola operazione; tutti gli obblighi sopra descritti sono finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all’intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell’interesse del cliente. La relativa violazione dei suddetti obblighi può condurre alla risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria. (Paolo De Vincenzo) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Gianluigi Passarelli


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